Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle
Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di
provvedere a diffondere ampiamente la Dichiarazione e, a tal
fine, di pubblicarne e distribuire il testo non solo nelle cinque
lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in
quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua
disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle
lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo.
Il testo qui pubblicato è identico a quello approvato dal
Governo Italiano.
Preambolo
- Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo; - Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà
di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l’oppressione; - Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; - Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e
della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà; - Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali; - Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di queste libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei
Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni
organo della società avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e
l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro
ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva
possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di
godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà privata sua personale o in comune con gli altri. 2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo
nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza
dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione,
al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all’istruzione.
L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve
essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di
istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato
gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.






